Impossibile «distrarre» l’avviamento
La sua dispersione oggettiva, per autonoma scelta dei clienti, non è un fatto addebitabile all’imprenditore fallito che avvii una nuova identica attività
La bancarotta fraudolenta per distrazione non è configurabile in relazione all’avviamento commerciale in sé considerato. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 26542 di ieri.
L’avviamento è definibile come la maggiore capacità di produrre utile di un’azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione. Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un’azienda rispetto alla somma algebrica di tutte le singole attività e passività che compongono il patrimonio, sul quale incidono differenti fattori: la clientela, l’organizzazione aziendale, l’ubicazione e l’abilità gestoria dell’imprenditore.
La giurisprudenza di legittimità ritiene suscettibile di costituire oggetto di bancarotta per distrazione la cessione del ramo ...
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