Cassazione «permissiva» sulle triangolazioni
Per le vendite all’estero in regime di non imponibilità IVA, il contratto di trasporto può essere stipulato anche dal primo cessionario italiano
Nelle esportazioni triangolari “interne”, vale a dire quelle in cui intervengono due soggetti italiani per realizzare una successiva vendita a un operatore estero, il trasporto dei beni all’estero può essere curato anche dal primo cessionario italiano. È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 14405 della Corte di Cassazione, pubblicata ieri, 25 giugno 2014.
La questione relativa alla possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA anche nel caso in cui il contratto di trasporto sia stipulato dal cessionario italiano, affrontata a più riprese dalla prassi e dalla giurisprudenza, sembra risolversi in favore del contribuente. Tale orientamento sta, peraltro, divenendo maggioritario in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.,tra le altre, Cass. nn. 23331,
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