Conto alla rovescia per la sospensione feriale dei termini
Tutti i termini processuali sospesi dal 1° agosto al 15 settembre
L’art. 1 della L. 742/1969 dispone che, salvo le esclusioni indicate, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre.
Ciò riguarda anche la giurisdizione tributaria, per cui rientrano nella sospensione:
- i termini per la proposizione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell’atto),
- i termini per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla notifica del ricorso),
- i termini per il deposito di documenti e di memorie illustrative (venti e dieci giorni liberi prima dell’udienza),
- i termini per l’appello (sessanta giorni dalla notifica della sentenza oppure, in assenza di ciò, sei mesi dal deposito),
- in generale, tutti gli altri termini processuali (integrazione del ...
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