Commissario giudiziale «coinvolto» nel recupero del credito prededucibile
In fase esecutiva del concordato, il creditore insoddisfatto può rivolgersi al commissario per l’inadempimento del debitore
In sede di esecuzione della proposta concordataria, potrebbe essere più utile per il creditore rimasto insoddisfatto rivolgersi subito al commissario giudiziale.
Si prenda, ad esempio, il caso di un professionista che assiste per l’attività ordinaria un imprenditore, il quale, depositata domanda di concordato in bianco o con riserva di cui all’art. 161, comma 6 del RD 267/42 (L. fall.), con presentazione poi di un piano con continuità aziendale, non adempia anche solo in parte le proprie obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda.
In via preliminare, si osserva che il debitore deve dare piena esecuzione ai pagamenti e alle altre misure previste nel piano di concordato (sia esso concordato ordinario o in bianco) secondo le modalità e i tempi in esso previste; piano ...
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