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PROFESSIONI

Contenuti della lettera d’incarico determinanti in caso di controversie

Occorre individuare in modo inequivocabile le prestazioni da intendersi remunerate e quelle che sono oggetto di un ulteriore compenso

/ Annalisa DE VIVO

Lunedì, 28 luglio 2014

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La lettera d’incarico definisce e circoscrive il perimetro delle prestazioni rientranti nel compenso concordato tra professionista e cliente. È questo il principio – apparentemente lapalissiano – che sembra emergere dalla sentenza della Cassazione n. 16782/2014.

Nel caso di specie, a fronte di un decreto di ingiunzione di pagamento della parcella di un dottore commercialista vistata dall’ordine professionale di appartenenza, per un importo di circa 86 milioni delle vecchie lire, la società cliente – una srl – aveva proposto opposizione argomentando che le prestazioni professionali dedotte nel decreto non erano state eseguite e, comunque, rientravano in un diverso accordo tra le parti, in forza del quale la professionista avrebbe dovuto occuparsi della gestione contabile, amministrativa

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