La proroga del 770 «sposta» il ravvedimento sulle ritenute fiscali
Le violazioni commesse nell’anno 2013 sono ravvedibili sino al 19 settembre 2014, vista la proroga per l’invio del modello 770
Ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 471/97, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, che si va ad aggiungere, eventualmente e per espressa disposizione normativa, alla sanzione del 30% dell’importo della ritenuta non versata, di cui all’art. 13 del decreto citato.
Entrambe le sanzioni possono essere oggetto di ravvedimento operoso, entro i termini disciplinati dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
Il ravvedimento, come regola generale, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione (nella specie, si tratta della dichiarazione del sostituto d’imposta) relativa all’anno in cui la violazione (mancata applicazione nonché versamento della ritenuta) è stata commessa. ...
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