Incentivi all’esodo, resta la tassazione separata «agevolata»
Applicazione senza limiti temporali, in relazione alle somme corrisposte sulla base di accordi anteriori al 4 luglio 2006 con data certa
La tassazione separata “agevolata” degli incentivi all’esodo dei dipendenti, sulla base di accordi anteriori al 4 luglio 2006, permane anche se non sono previsti termini temporali per la manifestazione dell’adesione dei lavoratori e si applica qualora essi abbiano superato una determinata età anagrafica, indipendentemente dal raggiungimento o meno dei requisiti minimi per la pensione; inoltre, la sottoscrizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali può costituire fatto idoneo a stabilire con certezza la data di formazione del documento contenente l’accordo. Sono questi i principi affermati dalla Cassazione con la sentenza n. 19626 di ieri, che si pongono in parziale contrasto con quanto affermato dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41