Per Assonime il visto «tardivo» è senza sanzioni
Si rileva infatti la portata innovativa dell’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate in caso di cessione delle eccedenze IRES
La circolare Assonime n. 29 del 30 settembre 2014 è intervenuta sul tema dell’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi ad imposte sui redditi e ad IRAP per importi superiori a 15.000 euro.
In particolare, l’Associazione commenta l’impostazione contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014 per la quale in caso di cessione delle eccedenze IRES ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73, il visto di conformità (o la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile) deve essere apposto sulla dichiarazione dei redditi del cedente.
Tale impostazione è stata motivata sostenendo che “attraverso la cessione, si ...
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