Controllo tempestivo dei sindaci sui primi segnali di crisi
L’attività di vigilanza deve monitorare l’attuazione di misure idonee a garantire la continuità aziendale
Né la disciplina civilistica, né quella concorsuale, contengono specifiche disposizioni in materia di crisi d’impresa, rivolte direttamente all’organo sindacale (collegio o sindaco unico) del debitore: un valido ausilio è, pertanto, costituito dalla norma di comportamento n. 11, emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che fornisce utili indicazioni sull’attività di controllo da svolgere, a partire da quella riguardante la fase di prevenzione ed emersione della crisi.
Tale documento evidenzia, infatti, “quale potrebbe essere il corretto comportamento dei controllori da quando si verificano i primi segnali di crisi della società a quando se ne tenta una soluzione negoziale, fino alla procedura fallimentare vera e propria”. ...