Ristrutturazione dei debiti, controllo dei sindaci non solo preliminare
L’organo di vigilanza deve verificare l’osservanza degli adempimenti formali e la realizzazione del piano
I sindaci di un’impresa interessata dall’adozione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/1942), raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle passività sociali, sono tenuti a svolgere diverse attività preliminari: in primo luogo, la verifica della sussistenza dei requisiti legali in capo al professionista attestatore, incaricato dal debitore di asseverare la veridicità dei dati aziendali sui quali si fonda l’intesa e l’attuabilità della stessa, con particolare riguardo all’idoneità a garantire l’integrale soddisfazione dei creditori “estranei”, ovvero non partecipanti all’accordo.
Il medesimo controllo deve essere svolto qualora l’impresa si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 6 della ...
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