Avviso della causa di non punibilità non sempre indispensabile
Nell’omesso versamento di ritenute previdenziali, tale avviso può essere sostituito dalla prova di consapevolezza dell’esito del pagamento nei termini
In relazione alla fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983, l’avviso che il pagamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione consente di evitare la punibilità è necessario solo quando nel corso del processo non emerga la prova che l’imputato abbia raggiunto in altro modo una tale consapevolezza. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 46169 depositata ieri.
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali – ribadisce innanzitutto la Suprema Corte – gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale (c.d. Modelli DM ...
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