La Cassazione ribadisce l’impugnabilità dell’avviso bonario
Si va consolidando l’orientamento del 2012, di cui l’Agenzia delle Entrate non aveva preso atto
Ai sensi degli artt. 36-bis, comma 3 del DPR 600/1973 e 54-bis, comma 3 del DPR 633/1972, quando dalla liquidazione automatica della dichiarazione emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente, l’Ufficio invia a questi una comunicazione affinché eviti la reiterazione degli errori ed eventualmente regolarizzi gli aspetti formali. Se l’esito della liquidazione non viene contestato, il contribuente, qualora versi le somme entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può evitare l’iscrizione a ruolo fruendo della riduzione a un terzo delle sanzioni (art. 2 del DLgs. 462/97).
A ciò occorre aggiungere quanto previsto dall’art. 6, comma 5 della L. 212/2000, che non impone sempre l’emissione dell’avviso bonario prima della cartella ...