Modello F24 «a saldo zero» tardivo senza sanzioni
Potrebbe trattarsi di una violazione formale non sanzionabile, in quanto non incide sui controlli
L’art. 19 comma 3 del DLgs. 241/97 stabilisce che il modello F24 va presentato anche quando, per effetto della compensazione, abbia un saldo pari a zero.
In caso di omessa presentazione, l’art. 19 comma 4 del DLgs. 241/97 prevede una sanzione di 154 euro, ridotta a 51 euro se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi.
Tanto premesso, l’applicabilità della sanzione nella fattispecie descritta non può essere data per pacifica, siccome esiste l’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97, che sancisce la non punibilità delle violazioni meramente formali, che non hanno inciso, concretamente, sui controlli tributari, e che non hanno riflesso sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
In giurisprudenza è stata ritenuta tale proprio la tardiva presentazione del modello F24 “ ...
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