L’esito del procedimento penale può «influenzare» il raddoppio dei termini
Cautela nell’applicare il principio affermato dalla Cassazione, il tutto può essere riconducibile all’obbligo di denuncia
La sentenza n. 9974/2015 della Corte di Cassazione, ove i giudici si sono occupati dell’applicazione del raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali, recepisce interamente quanto era stato affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 247/2011.
Tra l’altro, i giudici di legittimità hanno sostenuto che l’avvenuto esercizio dell’azione penale ad opera del PM, così come l’archiviazione del GIP, la sentenza di non luogo a procedere del GUP e l’assoluzione del Tribunale non hanno rilievo ai fini del raddoppio dei termini.
Ciò non solo perché tra processo penale e tributario sussiste il c.d. “doppio binario”, ma in quanto è la stessa lettera della norma a imporre una tale soluzione: gli artt. 43 del DPR ...
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