Con debiti prevalentemente finanziari, ristrutturazione speciale
Se l’esposizione è almeno pari alla metà delle passività complessive, sono previste disposizioni integrative
L’art. 182-bis comma 1 del RD 267/1942 (L. fall.) stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi può depositare, presso il competente tribunale, l’istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione – da iscrivere anche presso il Registro delle imprese – raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività. A tale fine, è necessario che il debitore presenti la documentazione prevista dall’art. 161 L. fall., in ambito di concordato preventivo, unitamente alla relazione di un professionista indipendente – in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d) L. fall. – che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’intesa, con particolare riguardo all’idoneità della stessa a garantire ...
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