Anche con nomina del rappresentante fiscale tardiva credito IVA rimborsabile
La nomina tardiva è una violazione formale che non lede il diritto al recupero dell’imposta
Non è infrequente che operatori economici esteri provvedano tardivamente ad espletare le pratiche per registrarsi ai fini IVA in Italia mediante la procedura di identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72 (se il soggetto è comunitario) o mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del DPR 633/72.
Qualora l’attività svolta in Italia comporti l’applicazione dell’IVA da parte del cedente o cessionario (ad esempio perché l’acquirente è un privato consumatore o un soggetto passivo IVA non stabilito in Italia), è opportuno provvedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, se non contestate, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.
La recuperabilità ...
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