Sul riconoscimento dei lodi arbitrali esteri registro con dubbi
Si registrano alcune incertezze nell’applicazione dell’imposta che possono rappresentare un ostacolo all’esecuzione in Italia degli arbitrati internazionali
Per ottenere l’esecuzione in Italia di un lodo arbitrale reso all’estero occorre un provvedimento della Corte d’appello del luogo di residenza del debitore (c.d. “exequatur”), che accerti la regolarità formale del lodo stesso (art. 839 c.p.c.). La Corte non può entrare nel merito della controversia, già decisa dal lodo (che è eventualmente impugnabile secondo la disciplina sua propria); deve solo verificare che la controversia potesse essere soggetta ad arbitrato e che il lodo non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. Per questo, il procedimento rientra nella c.d. “volontaria giurisdizione”. Del resto, la norma italiana applica puntualmente la disciplina imperativa della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e sull’esecuzione ...
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