Il conferimento del marchio rileva ai fini IVA
Come per i singoli beni, ciò si verifica quando il trasferimento non avviene nell’ambito di cessioni o conferimenti d’azienda o ramo d’azienda
La cessione o il conferimento di un marchio che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 633/72, costituisce una prestazione di servizi se effettuata verso corrispettivo, rileva ai fini IVA quando il trasferimento non avvenga nell’ambito di una cessione o di un conferimento di azienda o di ramo d’azienda.
In linea generale, ai fini IVA, i conferimenti in società assumono rilevanza quando siano posti in essere nell’esercizio di impresa e abbiano ad oggetto beni diversi da un’azienda e da un ramo d’azienda. Tale conclusione è facilmente rinvenibile nell’attuale formulazione dell’art. 2 comma 3 del DPR 633/72, con riferimento alla cessione o al conferimento di beni, mentre, con riferimento alle prestazioni di servizi (tra cui rientra la cessione e il
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