Sequestro preventivo, non è automatico l’assoggettamento del terzo all’interesse pubblico
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 44010 depositata oggi – in relazione al sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato (tributario) in funzione della successiva confisca operato su beni di “terzi” – ha precisato che il giudice non deve operare un automatico e totale assoggettamento del terzo all’interesse pubblico, bensì ricorrere ad un bilanciamento tra quest’ultimo e l’interesse privato.
L’interesse pubblico, infatti, non può essere inteso come una sorta di inevitabile ed incontenibile rischio rispetto agli interessi privati, nel senso che la sussistenza dell’interesse pubblico estingue, senza alcuna valutazione del caso concreto, l’interesse privato in modo totale anche qualora titolare dell’interesse sia un soggetto in buona fede, cioè del tutto estraneo alla condotta criminosa; pena la configurazione di una sorta di responsabilità oggettiva cui viene correlato un trattamento, del pari, oggettivamente sanzionatorio.
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