Il compenso del professionista è un credito di valuta
Spetta al creditore l’onere di dimostrare il maggior danno subito
Il credito del professionista è credito di valuta e, pertanto, non è soggetto a rivalutazione monetaria, in quanto è ad esso applicabile il principio nominalistico, sancito dall’art. 1277, co. 1 c.c.
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692, depositata ieri.
Nel caso di specie, i giudici del merito (il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo) condannavano una signora al pagamento dei compensi professionali, dovuti a un professionista, in ragione delle diverse prestazioni che questi aveva svolto in suo favore, rivalutandoli secondo indici ISTAT.
La donna, pertanto, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici, nel quantificare il compenso dovuto, avevano, erroneamente, considerato il credito vantato dal professionista come credito ...
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