Non esclusa la rilevanza penale delle false valutazioni in bilancio
In una informazione provvisoria la Cassazione muta la sua prospettiva; i lavori preparatori della L. 69/2015 fanno luce sull’interpretazione del tema
Con l’entrata in vigore della nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. ad opera della L. 69/2015, ci si è interrogati in merito al significato del termine “fatti materiali rilevanti”, per comprendere se le false valutazioni in bilancio potessero avere una rilevanza penale o meno.
Larga parte della dottrina si è orientata verso l’irrilevanza penale delle valutazioni estimative e la Cassazione (n. 33774/2015), muovendo dal confronto fra vecchio e nuovo testo dell’art. 2621 c.c., ha ritenuto che a seguito dell’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio derivanti da valutazioni non debbano più essere ricompresi nella fattispecie.
Il tema, in realtà, era già stato ...
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