Indennità meritocratica revisionata per gli agenti di commercio
Nuove modalità di computo previste nell’accordo economico collettivo del settore Industria
Il rinnovo dell’accordo economico collettivo del settore Industria del 30 luglio 2014 ha modificato la disciplina dell’indennità meritocratica da riconoscere agli agenti e rappresentanti di commercio al termine del mandato. Ricordiamo che tale indennità spetta solo qualora l’agente abbia apportato un sensibile incremento della clientela e/o del giro di affari, in modo tale da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi. È inoltre riconosciuta all’agente in aggiunta al FIRR accantonato presso l’ENASARCO e all’indennità suppletiva di clientela, ma solo quando la somma di queste ultime due indennità sia inferiore alla misura massima prevista dall’art. 1751 c.c. (media annua delle provvigioni di competenza dell’agente
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