Nel leasing possibile sospendere il pagamento dei corrispettivi periodici
La legge di stabilità riconosce all’utilizzatore il beneficio di sospensione in caso di cessazione del rapporto di lavoro non per giusta causa
In relazione al contratto di leasing (o locazione finanziaria) di immobili da adibire ad abitazione principale, è consentito all’utilizzatore, previa apposita richiesta, di domandare al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici dovuti al locatore, in presenza di specifiche condizioni e con determinati limiti.
Il beneficio di sospensione in questione è stato introdotto dall’art. 1 comma 79 della legge di stabilità 2016.
La norma chiarisce che l’utilizzatore può usufruire del beneficio di sospensione per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, con successiva proroga automatica del contratto, corrispondente al periodo di sospensione dello stesso.
Per quanto ...
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