La riforma rende incerto il calcolo delle soglie della dichiarazione infedele
Sembra necessario tenere distinti componenti incidenti sull’imponibile e sull’imposta
Come già evidenziato su Eutekne.info, in esito alla sostituzione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000) operata dal DLgs. 158/2015, il richiamo ivi contenuto a crediti e ritenute fittizi sembrerebbe meramente esemplificativo delle componenti in grado di incidere sulla determinazione dell’imposta netta dopo l’individuazione del reddito o della base imponibile. Depone in tale direzione la nuova definizione di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del DLgs. 74/2000, secondo la quale per “elementi attivi o passivi” si intendono non solo le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti per l’applicazione
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