Recesso possibile anche se il contratto d’opera professionale ha un termine
Secondo la Cassazione la facoltà di recesso deve essere verificata alla luce del contenuto del regolamento contrattuale
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, l’apposizione di un termine di durata del rapporto non implica di per sé la rinuncia alla facoltà di recesso ad nutum prevista a favore del cliente, ex art. 2237 c.c., dovendo, invece, il giudice valutare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, la volontà dei contraenti in tal senso. Tale principio è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 469 deposita ieri.
Nel caso di specie, un soggetto concludeva con un medico un contratto di prestazione d’opera professionale di durata biennale, avente ad oggetto la prestazione di attività di anamnesi, diagnosi e di consulenza e assistenza. Il paziente recedeva dal contratto prima del trascorrere dei due anni e il medico decideva di adire l’autorità
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