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Formazione professionale continua, dal CNDCEC precisazioni agli Ordini sul nuovo regolamento

/ REDAZIONE

Martedì, 19 gennaio 2016

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Con l’Informativa n. 8/2016, il CNDCEC, oltre a ricordare agli Ordini che è disponibile il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti, si sofferma su alcuni aspetti procedurali per l’accreditamento degli eventi.

In particolare, il Consiglio nazionale segnala che la procedura per la richiesta di accreditamento delle attività di “aggiornamento” non subirà particolari variazioni, mentre per le c.d. attività di “formazione”, ai fini della valutazione delle richieste di accreditamento, le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento dovranno essere integrate con quelle indicate all’art. 10, comma 3.

Inoltre, l’area del sito del Consiglio Nazionale riservata agli Ordini e dedicata alla FPC è in fase di aggiornamento e quindi, nelle more dell’attivazione di funzionalità specifiche, le richieste di accreditamento delle attività c.d. di “formazione”, presentate tramite portale, dovranno essere perfezionate inviando all’indirizzo e-mail prontordini@commercialisti.it la documentazione di cui all’art. 10, comma 3 del Regolamento, indicando il codice evento di riferimento.

Al fine di sciogliere alcuni dubbi sulla corretta interpretazione del nuovo Regolamento, il CNDCEC precisa poi che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l’Ordine può realizzare le attività formative “anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni” e che, ai sensi del seguente comma 3, se ciò avviene, è necessario che i soggetti esterni “svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso”. Non viene dunque meno la facoltà dell’Ordine di realizzare le attività formative in collaborazione con i soggetti terzi che operino o meno in qualità di “soggetti autorizzati” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.

Infine, alla luce della previsione di cui all’art. 5, che ha introdotto l’obbligo formativo “ridotto” per gli iscritti nell’Albo che compiano il 65° anno di età nel corso del triennio formativo, per chi non esercita l’attività professionale e per gli iscritti nell’elenco speciale, il Consiglio nazionale invita gli ODCEC a informare tutti gli iscritti, che hanno goduto degli esoneri per tali ipotesi fino al 31 dicembre scorso, che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo acquisendo 10 crediti per quest’ultimo anno del triennio in corso e 30 crediti nei successivi trienni. 

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