Opzione «irrevocabile» per la cessione di fabbricati
Il regime IVA è manifestato nell’atto di compravendita e non può essere modificato in seguito
A seguito della riforma di cui al DL 83/2012, da alcuni anni la disciplina IVA per le cessioni di fabbricati è caratterizzata – salvo specifiche ipotesi – da un lato, da un regime “naturale” di esenzione e, dall’altro, dalla facoltà per il cedente di optare per l’imponibilità.
La facoltà di applicare l’IVA per la cessione di fabbricati è attribuita:
- al costruttore o ristrutturatore dell’immobile, decorsi 5 anni dall’intervento, per tutte le tipologie di fabbricati;
- alla generalità dei soggetti passivi IVA (diversi dal costruttore o ristrutturatore dell’immobile), per i soli fabbricati strumentali.
Tanto per i fabbricati abitativi quanto per gli strumentali, se il cedente ha optato per il regime di imponibilità, vi è l’obbligo di inversione ...
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