Cessazione dell’attività, valore residuo per la base imponibile IVA
L’uscita del bene dalla sfera imprenditoriale o professionale determina la rilevanza ai fini IVA
I beni destinati all’uso o al consumo personale o dei familiari, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 5) del DPR 633/1972, si considerano ceduti ai fini IVA nel momento in cui avviene il prelievo con l’uscita dalla sfera aziendale (o professionale). La cessazione dell’attività rappresenta una fattispecie ricorrente nella quale si verifica quanto descritto.
L’imprenditore, ma le medesime considerazioni valgono per il lavoratore autonomo, deve provvedere a emettere autofattura o altro documento fiscale (scontrino o ricevuta fiscale) per tutti i beni rimasti in azienda e destinati a lui e alla sua famiglia. Fanno eccezione i beni per i quali non è stata operata la detrazione IVA al momento dell’acquisto, in quanto l’imposta è già gravata sull’imprenditore.
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