Prelevamenti fuori dalle presunzioni bancarie anche per gli artigiani
Ad avviso della C.T. Prov. di Venezia, opera a pieno titolo il principio sotteso alla sentenza n. 228/2014 della Consulta
Gli artigiani, pur producendo reddito d’impresa, possono essere equiparati, ai fini degli accertamenti bancari, ai lavoratori autonomi e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Consulta, i prelevamenti risultanti dai rapporti finanziari controllati dal Fisco non possono essere utilizzati per l’accertamento, in quanto non possono considerarsi afferenti a costi generatori di ricavi. È questa l’importante decisione assunta dalla C.T. Prov. di Venezia, con la sentenza n. 18 del 22 gennaio scorso.
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73, i dati ed elementi attinenti ai rapporti finanziari sono utilizzabili se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41