La proposta di accordo sospende il processo esecutivo
Terminata la causa di sospensione, il processo deve essere riassunto
Lo svolgimento delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 influisce in maniera diversa sul processo esecutivo.
Le interconnessioni, infatti, variano a seconda che si tratti di accordo del debitore, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio (sulla crisi da sovraindebitamento, cfr. Linee guida CNDCEC luglio 2015).
Entrando nel merito, quanto alla procedura di accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2 della L. 3/2012, depositata la proposta, il giudice, verificato il soddisfacimento dei requisiti previsti, fissa l’udienza e con lo stesso decreto dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, fra l’altro, essere iniziate o proseguite azioni esecutive ...
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