Fideiussione con imposta di registro dovuta in misura proporzionale
L’alternatività tra IVA e registro non va valutata rispetto all’obbligazione principale
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 129/6/16 del 26 gennaio 2016, ha stabilito alcuni principi che vale la pena richiamare.
Nel caso di specie, un ente creditizio ricorreva avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo, eccependo la violazione dell’art. 40 del DPR 131/86 (che enuclea il principio di alternatività IVA-registro), in quanto, trattandosi di decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca (soggetto IVA), in ragione di un concesso finanziamento (operazione “soggetta” ad IVA), la condanna si doveva configurare come pagamento soggetto ad IVA. L’atto, dunque, secondo il ricorrente, andava registrato a tassa fissa e non con aliquota proporzionale per il principio della prevalenza
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