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Società di persone, possibile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci

/ REDAZIONE

Martedì, 16 febbraio 2016

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La Cassazione, con la sentenza 16 febbraio 2016 n. 2986, ha stabilito che, costituendo la società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di spa, gli artt. 2393 e 2395 c.c. (cfr. Cass. n. 1045/2007).

La natura extracontrattuale e individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. e in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (cfr. Cass. n. 16416/2007).

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