La clausola di denominazione in valuta estera non è strumento finanziario
La Corte di Giustizia ritiene che non sia nient’altro che modalità di esecuzione del prestito
Con la sentenza relativa alla causa C-312/14, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dalla autorità giudiziaria ungherese sulla qualificazione come strumento finanziario di un credito al consumo denominato in valuta estera ai sensi della direttiva 2004/39/CE (che verrà abrogata dal 3 gennaio 2018 dalla direttiva 2014/65/UE).
Il credito era stato erogato dalla banca per consentire al mutuatario di acquistare un veicolo (operazione che nel nostro ordinamento rientra nella definizione di “contratto di credito collegato” ex art. 121 TUB, come modificato dal DLgs. 141/2010, attuativo della direttiva 2008/48/CE). La sua particolarità è data dal fatto che il credito era denominato in valuta estera, secondo il tasso di cambio vigente al momento ...
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