La sede di lavoro dell’amministratore decide la trasferta
Anche se il comune di residenza è diverso da quello della società, tassato il rimborso delle spese per raggiungere la sede
Il trattamento fiscale dei rimborsi spese agli amministratori, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, è connesso all’individuazione della sede di lavoro dell’amministratore stesso e, più in generale, alla configurabilità di una “trasferta”.
In merito all’individuazione della sede di lavoro dell’amministratore, la circ. Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2001 n. 7 (§ 5.3) ha chiarito che “per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società”. In tali casi, secondo l’Agenzia, occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.
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