Non vanno autorizzati gli strumenti audiovisivi necessari alla prestazione
Anche se si tratta di potenziali strumenti di controllo, il DLgs. 151/2015 esclude la necessità di accordo sindacale o autorizzazione ministeriale
L’art. 23 del DLgs. 151/2015 ha dato attuazione all’art. 1 comma 7 lett. f) della L. 183/2014, che aveva previsto la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Il legislatore ha, conseguentemente, apportato alcune rilevanti modifiche alla norma di riferimento in tema di controlli a distanza, l’art. 4 della L. 300/70, in parte confermandone la pregressa impostazione, in parte innovandone i contenuti.
Rispetto alle prime ipotesi di modifica alla disposizione de qua, è rimasto pressoché inalterato il ruolo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, che intervengono con proprio provvedimento ...
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