Con la presupposizione, si può risolvere il contratto per eccessiva onerosità
Se l’edificabilità è presupposto comune condizionante la volontà negoziale delle parti, ove tale evento non si verifichi è possibile la risoluzione
Può accadere che il proprietario di un terreno concluda con un terzo un contratto di compravendita, avente ad oggetto il trasferimento dello stesso, sul presupposto comune che il nuovo piano regolatore permetterà all’acquirente di edificare sul terreno oggetto del contratto.
Possono sorgere alcuni problemi nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, il terreno venga dichiarato non edificabile, ad esempio perché si tratta di una zona sismica.
Infatti, si produrranno effetti diversi a seconda che, al momento della stipula, le parti contraenti abbiano o meno voluto subordinare il permanere del vincolo contrattuale all’edificabilità del terreno, pur in assenza di un espresso riferimento in tale senso.
Più precisamente, ove le parti abbiano voluto determinare il regolamento ...
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