ACCEDI
Giovedì, 21 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Definizione chiara dell’indipendenza del revisore per un controllo più certo

La Regione Lazio ha deciso di affiancare alla valutazione soggettiva prevista dalla legge alcune casistiche che non consentono di accettare l’incarico

/ Valeria FAZI

Lunedì, 11 aprile 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’indipendenza è da sempre considerata una connotazione fondamentale del rapporto che lega il revisore e il sindaco alla società che ha fornito loro l’incarico. Tuttavia, le norme che la disciplinano sono diverse per i due istituti. Mentre per il sindaco il corpus normativo di riferimento è completo, per il revisore lo stesso è ancora frammentario. La mancata emanazione dei regolamenti attuativi del DLgs. 39/2010, relativamente ai principi di indipendenza e obiettività, fa sì che il quadro di riferimento non sia certo e completo.

L’art. 10 del DLgs. 39/2010 stabilisce principi e criteri atti a definire il requisito dell’indipendenza, nonché richiede, unitamente al principio ISQC Italia 1 in vigore dal 1° gennaio 2015, che siano predisposte e messe in atto procedure finalizzate ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU