Gli amministratori che non sciolgono la società rispondono di tutte le attività successive
Addebitati anche i danni prodotti dalla illecita prosecuzione da parte dei successivi gestori
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 18752/2015, si sofferma sulla determinazione del danno imputabile ad amministratori e sindaci quale conseguenza dell’illecita prosecuzione dell’attività sociale, fornendo precisazioni, per alcuni tratti, non condivisibili.
Si afferma, innanzitutto, che, nelle ipotesi in cui agli amministratori venga addebitata l’illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società comportante l’obbligo di limitare la gestione alla conservazione e alla liquidazione del patrimonio sociale, il danno causalmente riconducibile al loro comportamento deve essere commisurato all’eventuale decremento del patrimonio netto; decremento calcolato, sulla base dei valori di bilancio
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