Super-ammortamenti per tutte le auto
L’agevolazione è applicabile alle auto esclusivamente strumentali, a quelle in uso promiscuo ai dipendenti, nonché a quelle utilizzate per altri scopi
La circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2016, al § 4.3, afferma che la maggiorazione del 40% riguarda anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’art. 164 del TUIR.
In estrema sintesi, tale articolo disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi concernenti: i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico (comma 1, lett. a), per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi; i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (comma 1, lett. b-bis), per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70%); i veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (comma 1, lett. b), per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80%
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