Nuova disciplina dei costi black list senza effetto retroattivo
Ma il discorso è diverso per la dichiarazione infedele, ove opera il favor rei
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 1015/29/16 del 30 maggio 2016, ha chiarito gli effetti della nuova disciplina in tema di black list, come recentemente modificata con la legge di stabilità 2016.
L’art. 5, comma 1 del DLgs. 147/2015, con effetto dal 2015, aveva peraltro già stabilito che i costi di cui trattasi, purché afferenti operazioni effettive, erano da considerarsi deducibili nei limiti del valore normale dei beni acquistati, salva la prova dell’effettivo interesse economico conseguito dal soggetto passivo IRES, laddove poi l’art. 1, comma 142 della L. 208/2015 ha infine del tutto abrogato l’art. 110 commi 10-12bis, con effetto dal 2016, dovendo quindi ora i costi in questione essere considerati deducibili secondo i criteri generali ...
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