La Cassazione restringe il divieto di domande nuove in appello
Se il contribuente in primo grado eccepisce la prescrizione, vale la contestazione della decadenza in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11699 dell’8 giugno 2016, si è pronunciata su una fattispecie relativa all’esatta interpretazione dei termini di decadenza e della natura della relativa eccezione.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. In una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di rettifica ridotta successivamente dall’Ufficio a fronte delle giustificazioni fornite dal contribuente, con annullamento parziale del primo atto impositivo ed emissione di un ulteriore avviso, pure questo impugnato, la Regionale aveva riformato la decisione
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