Stabile organizzazione in un altro Stato Ue «autonoma» nel MOSS
Il soggetto IVA italiano non può avvalersi del MOSS per i servizi elettronici resi a privati in un Paese nel quale ha una «stabile»
Il sistema del MOSS (regime Ue), che consente di assolvere l’IVA e di adempiere ai relativi obblighi nel caso di servizi elettronici resi a “privati consumatori” residenti nella Ue, soffre di una significativa limitazione.
Detto sistema, come chiarito anche nella circolare n. 22/2016 dell’Agenzia delle Entrate, non può essere adottato per i servizi che i soggetti passivi nazionali rendono negli Stati Ue nei quali sono dotati di una stabile organizzazione.
In quel caso, è la forza attrattiva della stabile a prevalere, l’IVA deve essere assolta direttamente nello Stato di “consumo” e ivi devono essere posti in essere i necessari adempimenti fiscali.
Più in generale, le prestazioni di servizi elettronici (nonché di telecomunicazione e teleradiodiffusione) ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41