Compensi degli amministratori da richiedere entro cinque anni
Per la Cassazione, il termine di prescrizione «breve» decorre dal momento dell’eventuale revoca
Il diritto dell’amministratore al compenso si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell’art. 2949 comma 1 c.c.; termine che, in caso di revoca, inizia a decorrere dal momento della stessa. A precisarlo è la sentenza n. 13686 della Cassazione, depositata il 5 luglio.
Nel risalente caso di specie, l’amministratore unico di una spa, nominato per il periodo 1989-1992, veniva revocato nel novembre del 1990. Entro cinque anni da tale data, l’amministratore agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla revoca dell’incarico. Trascorsi dieci anni dal momento della revoca, invece, lo stesso agiva in giudizio per ottenere anche i compensi dovutigli per il periodo compreso tra la nomina (nel 1989) e la revoca (nel 1990), da liquidarsi in una somma pari, ...
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