False solo le valutazioni in bilancio che contraddicono criteri indiscussi
Per Assonime, il reato sussiste solo se l’agente si discosta dai criteri normativi e tecnici senza darne adeguata giustificazione
Le Sezioni Unite Corte della Cassazione, con sentenza n. 22474/2016, hanno messo un punto fermo sull’interpretazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., come modificati dalla L. 69/2015, che ha ridisegnato i delitti di false comunicazioni sociali.
Data la rilevanza di tale intervento, che pone fine ad un acceso dibattito sulla rilevanza o meno delle valutazioni di bilancio alla luce della nuova disciplina, Assonime – nel Caso n. 3/2016 “False comunicazioni sociali, atto quarto: la pronuncia delle Sezioni Unite” – propone un commento alle argomentazioni della Suprema Corte.
La stessa Assonime, in un precedente Caso (n. 1/2016), aveva auspicato un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite su questa problematica, soprattutto nella prospettiva di un’armonizzazione dei rapporti
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