Regolarizzazione della fattura a carico del cessionario se ha causato l’errore
In tal caso, il cessionario non deve limitarsi all’esame «formale» della fattura ricevuta
La Cassazione, nella sentenza n. 16767 depositata ieri, ha sancito che è onere del cessionario avvalersi della procedura per la regolarizzazione del documento “irregolare”, di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, qualora riceva una fattura con base imponibile e IVA errata, a causa di una dichiarazione inesatta rilasciata al cedente. Se il destinatario della fattura non ottempera a tale obbligo, pertanto, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, prevista dal citato art. 6 comma 8 DLgs. 471/1997.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava una serie di compravendite di oli combustibili, la cui base imponibile ai fini IVA era stata determinata dal cedente applicando le aliquote d’accisa in misura agevolata, ...