Preliminare di compravendita con effetti anche dopo la morte del de cuius
Nell’eredità beneficiata, il curatore deve essere evocato in giudizio in qualità dell’eredità stessa
In un precedente intervento (si veda “Erede da coinvolgere nelle cause relative alla proprietà dei beni rilasciati” del 17 agosto), si sono approfonditi dal punto di vista processuale gli effetti del rilascio dei beni ai creditori ex artt. 507 e 508 c.c., nell’ambito delle cause in cui si controverte della proprietà dei beni rilasciati.
In quella sede, è emerso che l’orientamento della giurisprudenza analizzata tende ad ammettere la necessità della partecipazione del curatore e dell’erede beneficiato. Ciò in quanto gli effetti della sentenza eventualmente pronunciata si producono direttamente in capo all’erede, che rimane titolare dei beni dell’asse ereditario, ma anche in capo al curatore, quale amministratore dell’eredità (cfr. Trib. Benevento
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