Clausola di prelazione non estensibile
L’avvicendamento tra due SGR nella titolare formale delle azioni di una spa con clausola di prelazione non è assimilabile a un trasferimento fiduciario
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 7232/2016 del Tribunale di Milano la spa (Alfa), partecipata dalla Società di gestione del risparmio (SGR) Beta in nome e per conto di un fondo mobiliare di investimento chiuso, recava la seguente clausola di prelazione: “Le azioni ... sono liberamente trasferibili per causa di morte; per atto tra vivi sono liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci in proporzione all’ammontare delle rispettive partecipazioni. Per trasferimento si intende qualsiasi forma di vendita ... e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione e liquidazione di società, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto
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