La chiusura del fallimento con giudizi pendenti fa cessare la partita IVA
Il curatore deve, tuttavia, chiedere la riapertura della posizione fiscale nel caso di effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA
L’art. 118 comma 2 del RD 267/42, così come modificato dal DL 83/2015, stabilisce che la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi, in quanto il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43 dello stesso RD: la novellata disposizione precisa altresì che, dopo la conclusione della procedura, “le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale”. È, peraltro, esclusa la riapertura del fallimento a causa di eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi
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