Non punibile l’inesatta indicazione della deduzione IRAP per i dipendenti
Secondo Assonime, si tratta di violazione formale e non di indebita deduzione dall’imponibile
Con la circolare n. 23/2016, diffusa ieri, Assonime ha fornito alcuni chiarimenti sulla deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato, prevista dall’art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 a partire dal 2015 (con effetto, quindi, per la prima volta, sulla dichiarazione IRAP 2016).
Sotto il profilo pratico, la facoltà di portare, per l’intero importo, i citati costi a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.Infatti, come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2015, è stato introdotto un criterio di deducibilità “per differenza” tra:
- il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
- le deduzioni spettanti a fronte
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