Presunzione di cessione IVA in mano agli Uffici
Secondo la Corte Ue, in assenza della fattura, spetta all’Amministrazione determinare la base imponibile IVA
Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-576/15, Maya Marinova, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che, in base alle disposizioni comunitarie in materia di IVA della direttiva 2006/112/CE, unitamente al principio di neutralità fiscale, l’Amministrazione fiscale può presumere la sussistenza di una cessione di beni, laddove non rinvenga le merci nello stabilimento di un soggetto passivo e, in assenza di registrazioni contabili e fiscali, determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone.
La Corte aggiunge, tuttavia, che spetta comunque al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta
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